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Ordinanze di rimozione e corretta qualificazione

Categoria: Bonifiche
Autorità: Consiglio di Stato Sez. IV
Data: 01/06/2021
n. 4200

Le ordinanze emanate ai sensi dell’art. 242 del D.lgs. 152/2006 presuppongono una situazione di fatto specifica, poiché sono previste dal Titolo V della Parte IV del D.lgs. 152/2006 (che disciplina gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati) che – per espressa previsione dell’art. 239, comma 2, lettera a) – non si applica “all’abbandono dei rifiuti disciplinato dalla Parte IV”, fattispecie in cui si interviene, invece, con le ordinanze comunali di cui all’art. 192 del medesimo decreto.

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Ritenuto in fatto e considerato in diritto   1. (omissis), ricorrente appellante, è comproprietario di alcuni terreni, che si trovano in località (omissis), intimato appellato, e sono distinti al relativo catasto al foglio 18, particelle 5, 13 e 41 (fatto storico pacifico in causa, si veda comunque la sentenza impugnata in particolare alle pp. 5 e 22): si controverte delle ordinanze 28 maggio 2014 n. 41 (doc. 1 in I grado ricorrente appellante nel ricorso n.1761/2014) e 30 giugno 2014 n.61 (all. 3 ricorrente appellante al ricorso di I grado n.1810/2014), con le quali il Sindaco ha inteso provvedere quanto…
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