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Obblighi di bonifica e ripristino ambientale

Categoria: Bonifiche
Autorità: Tar Abruzzo (PE) Sez. I
Data: 12/01/2021
n. 11

Ai sensi degli articoli 242, comma 1, e 244, comma 2, del Dlgs. 152/2006, una volta riscontrato un fenomeno di potenziale contaminazione di un sito, gli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza (di emergenza o definitiva), di bonifica e di ripristino ambientale possono essere legittimamente imposti dalla Pubblica Amministrazione solo ai soggetti responsabili dell’inquinamento, ovvero a quei soggetti che abbiano, in tutto o in parte, generato la contaminazione del sito tramite un proprio comportamento commissivo od omissivo, legato all’inquinamento da un nesso di causalità. (A tal proposito, nel caso di specie, si è ritenuta legittima l’ingiunzione di rimozione dei rifiuti, tenendo conto che tali rifiuti hanno causato la contaminazione ambientale per la quale è stata disposta la bonifica).

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