Bonifica: Procedura Responsabile dell’inquinamento
Categoria: Bonifiche
Autorità: Tar Toscana – Sez. II
Data: 04/02/2011
n. 00225
In tema di procedura per la bonifica dei siti di interesse nazionale, l’art. 252, comma 4, del d.lgs. n. 152/2006, si limita ad afferma che il Ministero delle attività produttive deve essere “sentito”. Deve pertanto escludersi il ben più penetrante potere connesso all’esercizio del “concerto” che presuppone una manifestazione di volontà equiordinata a quello dell’organo procedente.
© Riproduzione riservata
Bonifica: Procedura Responsabile dell’inquinamento
Categoria: BonificheAutorità: Tar Toscana – Sez. II
Data: 04/02/2011
n. 00225
In tema di procedura per la bonifica dei siti di interesse nazionale, l’art. 252, comma 4, del d.lgs. n. 152/2006, si limita ad afferma che il Ministero delle attività produttive deve essere “sentito”. Deve pertanto escludersi il ben più penetrante potere connesso all’esercizio del “concerto” che presuppone una manifestazione di volontà equiordinata a quello dell’organo procedente.
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