Ritenuto in fatto (Omissis) ha proposto opposizione avverso una cartella di pagamento (di importo pari a euro 28.894,28) notificatagli dal locale agente della riscossione (Equitalia Sestri S.p.A., poi divenuto Equitalia Nord S.p.A., oggi Agenzia delle Entrate - Riscossione), per crediti iscritti a ruolo dal Comune di (omissis), aventi ad oggetto il recupero delle spese anticipate per un intervento di bonifica ambientale. L'opposizione è stata rigettata dal Tribunale di (omissis). La Corte di Appello di (omissis) ha confermato la decisione di primo grado. Ricorre il (omissis), sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso il Comune di (omissis). È stata inizialmente…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente
Recupero delle spese anticipate per la bonifica ambientale di urgenza
Categoria: BonificheAutorità: Cass. Civ. Sez. III
Data: 23/12/2021
n. 41436
Con riguardo alle attività di messa in sicurezza e di bonifica ambientale di siti inquinati poste dagli enti locali in surroga del responsabile dell’inquinamento, ai sensi del d.lg. 5 febbraio 1997, n. 22, nonché del d.m. 25 ottobre 1999 n. 471, nonché delle eventuali leggi regionali di disciplina della materia, la possibilità per l’ente locale di procedere al recupero delle spese direttamente in via esecutiva nei confronti del responsabile sussiste solo laddove sia stata posta in essere la procedura amministrativa prevista dal complesso normativo richiamato (che richiede la preventiva individuazione del responsabile dell’inquinamento e degli interventi necessari, una diffida ad adempiere entro 48 ore al predetto responsabile e, solo in caso di inerzia di quest'ultimo, l'esecuzione degli interventi in surroga).
Leggi la sentenza
Ritenuto in fatto (Omissis) ha proposto opposizione avverso una cartella di pagamento (di importo pari a euro 28.894,28) notificatagli dal locale agente della riscossione (Equitalia Sestri S.p.A., poi divenuto Equitalia Nord S.p.A., oggi Agenzia delle Entrate - Riscossione), per crediti iscritti a ruolo dal Comune di (omissis), aventi ad oggetto il recupero delle spese anticipate per un intervento di bonifica ambientale. L'opposizione è stata rigettata dal Tribunale di (omissis). La Corte di Appello di (omissis) ha confermato la decisione di primo grado. Ricorre il (omissis), sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso il Comune di (omissis). È stata inizialmente…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente
© Riproduzione riservata