FATTO Ricorrendo dinnanzi a questo Consiglio, la società Omissis ha appellato la sentenza n. 1955/2014, con cui il Tar Puglia, Lecce, ha rigettato il ricorso di primo grado, diretto ad ottenere l’annullamento del decreto n. 3616 del 14.5.2007 del Direttore Generale per la qualità della vita del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nonché del verbale della Conferenza di Servizi decisoria convocata presso il Ministero dell’Ambiente in data 2.3.2007 e avente ad oggetto il sito di interesse nazionale di Brindisi. In particolare, secondo quanto dedotto in appello: - l’odierna ricorrente gestisce in Brindisi una…
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Quali obblighi in capo al proprietario non responsabile dell’inquinamento?
Categoria: BonificheAutorità: Consiglio di Stato, Sez. VI
Data: 04/08/2021
n. 5742
Il proprietario non responsabile dell’inquinamento è tenuto, ai sensi dell'art. 245, co 2, Dl. Lgs.152/06, ad adottare le misure di prevenzione di cui all'art. 240, co 1, lett. i) Dl. Lgs.152/06 e le misure di messa in sicurezza d’emergenza, non anche la messa in sicurezza definitiva, né gli interventi di bonifica e di ripristino ambientale. A tale regime fa eccezione l’ipotesi in cui il proprietario, ancorché non responsabile, abbia attivato volontariamente gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale, assumendo spontaneamente l’impegno di eseguire un complessivo intervento di bonifica. In tale caso, il progetto di bonifica dovrà essere eseguito in conformità alle misure proposte dall’istante e approvate dall’Amministrazione, come integrate dalle eventuali ulteriori prescrizioni poste dalla stessa autorità amministrativa che siano rispettose dei canoni della prevedibilità, dell’adeguatezza e della proporzionalità. L’assunzione volontaria dell’obbligo di bonifica da parte del proprietario interessato non esclude né il potere/dovere dell’Amministrazione di individuare il responsabile dell’inquinamento, né elide il dovere di quest’ultimo di porre rimedio all’inquinamento stesso.
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FATTO Ricorrendo dinnanzi a questo Consiglio, la società Omissis ha appellato la sentenza n. 1955/2014, con cui il Tar Puglia, Lecce, ha rigettato il ricorso di primo grado, diretto ad ottenere l’annullamento del decreto n. 3616 del 14.5.2007 del Direttore Generale per la qualità della vita del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nonché del verbale della Conferenza di Servizi decisoria convocata presso il Ministero dell’Ambiente in data 2.3.2007 e avente ad oggetto il sito di interesse nazionale di Brindisi. In particolare, secondo quanto dedotto in appello: - l’odierna ricorrente gestisce in Brindisi una…
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