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Quali obblighi in capo al proprietario non responsabile dell’inquinamento?

Categoria: Bonifiche
Autorità: Consiglio di Stato, Sez. VI
Data: 04/08/2021
n. 5742

Il proprietario non responsabile dell’inquinamento è tenuto, ai sensi dell'art. 245, co 2, Dl. Lgs.152/06, ad adottare le misure di prevenzione di cui all'art. 240, co 1, lett. i) Dl. Lgs.152/06 e le misure di messa in sicurezza d’emergenza, non anche la messa in sicurezza definitiva, né gli interventi di bonifica e di ripristino ambientale. A tale regime fa eccezione l’ipotesi in cui il proprietario, ancorché non responsabile, abbia attivato volontariamente gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale, assumendo spontaneamente l’impegno di eseguire un complessivo intervento di bonifica. In tale caso, il progetto di bonifica dovrà essere eseguito in conformità alle misure proposte dall’istante e approvate dall’Amministrazione, come integrate dalle eventuali ulteriori prescrizioni poste dalla stessa autorità amministrativa che siano rispettose dei canoni della prevedibilità, dell’adeguatezza e della proporzionalità. L’assunzione volontaria dell’obbligo di bonifica da parte del proprietario interessato non esclude né il potere/dovere dell’Amministrazione di individuare il responsabile dell’inquinamento, né elide il dovere di quest’ultimo di porre rimedio all’inquinamento stesso.

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