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Quale criterio si utilizza per dimostrare il nesso di causalità fra l’attività industriale e il suo inquinamento?

Categoria: Bonifiche
Autorità: Tar Lombardia (BS) Sez.I
Data: 14/06/2023
n. 522

Ai fini dell'accertamento della sussistenza del nesso di causalità tra attività industriale svolta nell'area e il suo inquinamento, occorre utilizzare il canone civilistico del “più probabile che non”, con la conseguenza che l'individuazione del responsabile può basarsi anche su presunzioni semplici, ex art. 2727 c.c. Ne consegue che qualora l'Amministrazione fornisca elementi indiziari sufficienti a dimostrare, sebbene in via presuntiva, l'ascrivibilità dell'inquinamento a un soggetto, spetta a quest'ultimo l'onere di fornire una prova liberatoria, per la quale non è sufficiente ventilare genericamente il dubbio di una possibile responsabilità di terzi o di un'incidenza di eventi esterni alla propria attività, bensì è necessario provare la reale dinamica degli avvenimenti e indicare lo specifico fattore cui debba addebitarsi la causazione dell'inquinamento.

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FATTO 1. Il ricorso ha ad oggetto l’attività produttiva svolta nel Sito di Interesse Nazionale “Laghi di Mantova e Polo Chimico”, area perimetrata con D.M. 7.2.2003 che si estende per circa 10 km2 includendo l’area del Polo Industriale di Mantova, le aree del Lago di Mezzo e del Lago Inferiore, l’area umida di Vallazza, alcuni tratti del fiume Mincio e le relative sponde. 1.1. Nello specifico, l’avvio delle produzioni industriali nell’area risale al 1956 e, attualmente, l’assetto produttivo prevede la trasformazione di benzene, etilbenzene, etilene, cumene e acrilonitrile in stirene, polimeri, fenolo e derivati. Nel tempo, infatti, alcuni cicli produttivi…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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