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Bonifica -

Categoria: Bonifiche
Autorità: Cassazione Penale – Sez. III
Data: 11/05/2011
n. 18503

L'attuale normativa in tema di bonifiche, a differenza della precedente, ha individuato anche per il proprietario del terreno che non abbia cagionato l'inquinamento, l'obbligo di comunicazione alle autorità preposte nel caso in cui si avveda di tale situazione. In questo senso sembra in effetti orientata l'intera normativa di riferimento e, in particolare, il comma 2 dell'articolo 245 del D.L.vo n. 152/2006 che, pure in apparente contrasto con il comma 1 - secondo il quale le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale possono essere comunque attivate su iniziativa degli interessati - stabilisce che il proprietario o il gestore dell'area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento delle concentrazione soglia di contaminazione (CSC) deve darne comunicazione alla regione ed agli altri enti menzionati; il riconoscimento dell'obbligo di comunicazione non può condurre all'automatica conclusione secondo cui è applicabile anche per il caso in esame la disposizione dell'articolo 257. Sentenza n° 18503 dell’11/05/2011 Cassazione Penale – Sez. III

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