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Responsabilità e obblighi di bonifica

Categoria: Bonifiche
Autorità: Consiglio di Stato, Sez. V
Data: 20/01/2022
n. 367

Qualora venga riscontrato un fenomeno di potenziale contaminazione di un sito, gli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza d’emergenza o definitiva, di bonifica e di ripristino ambientali gravano solamente sui soggetti responsabili dell’inquinamento, ovvero quelli che abbiano (in tutto o in parte) generato la contaminazione tramite un proprio comportamento (commissivo od omissivo) legato all’inquinamento da un preciso nesso di causalità, non essendo configurabile una responsabilità di mera “posizione” del proprietario del sito inquinato. D’altra parte, se è vero che la Pubblica Amministrazione non può imporre ai privati che non abbiano alcuna responsabilità diretta sull’origine del fenomeno contestato lo svolgimento di attività di recupero o risanamento, è altresì vero che la messa in sicurezza del sito costituisce una misura di prevenzione dei danni e rientra – unitamente ai principi di precauzione e dell’azione preventiva – nel 'genus' delle precauzioni che gravano sul proprietario (o detentore) del sito da cui possono scaturire danni all’ambiente. Tale misura, peraltro, non avendo finalità sanzionatoria o ripristinatoria, non presuppone l’accertamento del dolo o della colpa.

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