Bonifiche - proprietario incolpevole - messa in sicurezza – obblighi di custodia
Categoria: Bonifiche
Autorità: Tar Toscanza Sez. II
Data: 19/10/2012
n. 1664
Per effetto dell’applicazione del principio “chi inquina paga” l’obbligo di adottare le misure, sia urgenti che definitive, idonee a fronteggiare una situazione di inquinamento, è a carico unicamente di colui che di tale situazione sia responsabile, per avervi dato causa a titolo di dolo o colpa, ciò vale sia in relazione ai veri e propri obblighi di bonifica sia per le misure di messa in sicurezza d’emergenza, secondo il disposto degli articoli 244 e 245 del TUA. Non può essere invocato a carico del proprietario incolpevole nemmeno l’applicazione della previsione di cui all’art. 2051 c.c. in tema di responsabilità civile del custode.
© Riproduzione riservata
Bonifiche - proprietario incolpevole - messa in sicurezza – obblighi di custodia
Categoria: BonificheAutorità: Tar Toscanza Sez. II
Data: 19/10/2012
n. 1664
Per effetto dell’applicazione del principio “chi inquina paga” l’obbligo di adottare le misure, sia urgenti che definitive, idonee a fronteggiare una situazione di inquinamento, è a carico unicamente di colui che di tale situazione sia responsabile, per avervi dato causa a titolo di dolo o colpa, ciò vale sia in relazione ai veri e propri obblighi di bonifica sia per le misure di messa in sicurezza d’emergenza, secondo il disposto degli articoli 244 e 245 del TUA. Non può essere invocato a carico del proprietario incolpevole nemmeno l’applicazione della previsione di cui all’art. 2051 c.c. in tema di responsabilità civile del custode.
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