Fatto e diritto 1. L’area oggetto di esame, inclusa nel perimetro del sito di interesse nazionale di “Bagnoli-Coroglio”, istituito con d.m. 31 agosto 2001, faceva parte del sito industriale siderurgico ex I. s.p.a. dal 1904 al 2 febbraio 1952, quando veniva venduta alla società C. (al tempo interamente ‘di proprietà I.’), che vi realizzava un cementificio in grado di utilizzare i residui industriali dell’impianto siderurgico. In seguito, in data 20 febbraio 1992, l’I. vendeva la maggioranza delle azioni della s.p.a. C. (51,78% del capitale sociale) alla società C. s.p.a., che si occupava della chiusura del cementificio (già in fase…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente
Bonifica spontanea: il proprietario incolpevole può rivalersi verso il responsabile?
Categoria: BonificheAutorità: Consiglio di Stato Sez. IV
Data: 07/09/2020
n. 5372
Fermo restando che il proprietario non responsabile dell'inquinamento è tenuto, ai sensi dell'art. 245, comma 2, D.L.vo 152/2006 ad adottare le misure di prevenzione di cui all'art. 240, comma 1, lett. i) e le misure di messa in sicurezza d'emergenza, nel caso di bonifica spontanea di sito inquinato, costui avrà diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell'inquinamento per le spese sostenute, a condizione che sia stata rispettata la procedura amministrativa prevista dalla legge ed indipendentemente dall'identificazione del responsabile dell'inquinamento da parte della competente autorità amministrativa, senza che, in presenza di altri responsabili, trovi applicazione il principio della solidarietà.
Leggi la sentenza
Fatto e diritto 1. L’area oggetto di esame, inclusa nel perimetro del sito di interesse nazionale di “Bagnoli-Coroglio”, istituito con d.m. 31 agosto 2001, faceva parte del sito industriale siderurgico ex I. s.p.a. dal 1904 al 2 febbraio 1952, quando veniva venduta alla società C. (al tempo interamente ‘di proprietà I.’), che vi realizzava un cementificio in grado di utilizzare i residui industriali dell’impianto siderurgico. In seguito, in data 20 febbraio 1992, l’I. vendeva la maggioranza delle azioni della s.p.a. C. (51,78% del capitale sociale) alla società C. s.p.a., che si occupava della chiusura del cementificio (già in fase…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente
© Riproduzione riservata