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La P.A. può recuperare le spese di bonifica?

Categoria: Bonifiche
Autorità: Consiglio di Stato
Data: 07/03/2022
n. 1630

Qualora il responsabile non sia individuabile o non provveda (e non provveda spontaneamente il proprietario del sito o altro soggetto interessato), gli interventi che risultino necessari sono adottati dalla P.A. competente; le spese sostenute per effettuare tali interventi potranno essere recuperate, sulla base di un motivato provvedimento (che giustifichi, tra l’altro, l’impossibilità di accertare l’identità del soggetto responsabile, o quella di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto, o la loro infruttuosità), a mezzo di azione in rivalsa verso il proprietario, che risponderà nei limiti del valore di mercato del sito a seguito dell’esecuzione degli interventi medesimi.

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto   1. Con ricorso notificato il 23 febbraio 2007, (omissis) impugnava dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per l’(omissis) l’ordinanza della Provincia di (omissis) n. 1 del 21 dicembre 2006 avente ad oggetto “Contaminazioni terreni e acque di falda in località (omissis)  del Comune di (omissis). Operazioni di bonifica di sito ai sensi del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152”, e ogni altro atto connesso e/o consequenziale, compresi la nota A.R.P.A. del 10 dicembre 2006, la nota prot. n. 6453/2006 della Polizia Provinciale e l’atto del Comune di (omissis) con il quale veniva autorizzata l’occupazione della particella n.…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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