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Quando si configura il reato di omessa bonifica?

Categoria: Bonifiche
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 30/10/2018
n. 49695

In tema di bonifiche, il reato di cui 257 comma 1, del D.L.vo 152/2006 punisce chiunque provoca l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischiose se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti del medesimo decreto; procedura che prevede che il progetto considerato dal Legislatore possa avere un contenuto molteplice: vedi comma 5 e 6, monitoraggio, comma 7 bonifica o messa in sicurezza operativa o permanente e ove necessario le ulteriori misure di ripristino e di riparazione ambientale. In particolare, tale reato si configura in seguito alla reimmissione in falda di reflui industriali contenenti una concentrazione di sostanze tossiche superiore ai limiti tabellari, anche con riferimento alle operazioni di messa in sicurezza e non soltanto nell'ambito dell'attività di bonifica.

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