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Rischio amianto: quali doveri in capo al curatore fallimentare?

Categoria: Bonifiche
Autorità: TAR Calabria Sez. I
Data: 08/02/2021
n. 261

In caso di ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell’art. 54, comma 4, d.lgs. 267/2000, il Sindaco non può ordinare al curatore fallimentare di provvedere alla bonifica delle coperture in amianto mediante rimozione e smaltimento di detti materiali presso discarica autorizzata. Infatti, è escluso che sussista in capo al curatore fallimentare il dovere di adottare comportamenti attivi finalizzati alla tutela sanitaria degli immobili ed alla definitiva bonifica da fattori inquinanti. Dunque, di regola, non grava sulla curatela fallimentare, fermi gli specifici obblighi di sorveglianza e di monitoraggio, l’obbligo di eliminare il vizio strutturale connesso al c.d. rischio amianto. Tuttavia, alla rimozione del pericolo può procedere in via sostitutiva l’amministrazione comunale.  

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Leggi la sentenza

  SENTENZA   sul ricorso numero di registro generale 818 del 2020, proposto da Paola Francesca Baffa nella qualità di Curatore del Fallimento di (Omissis), rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Baffa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di Cerisano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmela Bruno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;   per l'annullamento dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Cerisano del 17 febbraio 2020, n. 6, con la quale, ai sensi dell'art. 54, comma 4 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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