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Rischio amianto: quali doveri in capo al curatore fallimentare?

Categoria: Bonifiche
Autorità: TAR Calabria Sez. I
Data: 08/02/2021
n. 261

In caso di ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell’art. 54, comma 4, d.lgs. 267/2000, il Sindaco non può ordinare al curatore fallimentare di provvedere alla bonifica delle coperture in amianto mediante rimozione e smaltimento di detti materiali presso discarica autorizzata. Infatti, è escluso che sussista in capo al curatore fallimentare il dovere di adottare comportamenti attivi finalizzati alla tutela sanitaria degli immobili ed alla definitiva bonifica da fattori inquinanti. Dunque, di regola, non grava sulla curatela fallimentare, fermi gli specifici obblighi di sorveglianza e di monitoraggio, l’obbligo di eliminare il vizio strutturale connesso al c.d. rischio amianto. Tuttavia, alla rimozione del pericolo può procedere in via sostitutiva l’amministrazione comunale.  

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