FATTO 1. La M. C. (d’ora in avanti anche “M.”), odierna ricorrente, nel marzo 1988 ha costituito, attraverso la sua controllata M. I. s.p.a., una joint venture con Enichem Syntesis S. s.p.a. dando vita alla società MitEni s.r.l. (acronimo diminutivo della denominazione sociale di entrambe le nominate società), poi trasformatasi in società per azioni a partire dal dicembre 1992. 2. La Miteni s.p.a. (in seguito solo “M.”) gestiva, nel Comune di Trissino (VI), uno stabilimento ove produceva sostanze chimiche (cc.dd. “intermedi”) per l’industria, fra le quali, in particolare, i composti organici perfluorurati altrimenti noti come “PFAS o PFC”. Queste sostanze,…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente
PFAS: la società madre è responsabile dell’inquinamento cagionato dalle società controllate?
Categoria: BonificheAutorità: TAR Veneto (Sezione Quarta)
Data: 27/05/2024
n. 1192
Alla stregua della concezione sostanzialistica di impresa, secondo la quale occorre applicare il principio della prevalenza dell’unità economica del gruppo rispetto alla pluralità delle imprese controllate, ai fini dell’individuazione dei soggetti tenuti alla bonifica di un sito inquinato (nel caso di specie, si trattava di inquinamento da Pfas), è necessario non limitare l’accertamento delle responsabilità della condotta che ha dato luogo all’inquinamento all’autore materiale dell’attività economica che ha costituito la fonte della contaminazione, ma estenderlo a tutti quei soggetti che abbiano l’effettivo controllo della fonte in virtù di poteri decisionali o che abbiano reso “comunque possibile” l’attività che ha dato origine all’inquinamento in forza della posizione giuridica rivestita nei rapporti con il diretto inquinatore. Nell’ambito di tali situazioni, l’ipotesi più emblematica è certamente quella della “società madre” (società controllante) che si avvale di una “società figlia” (società controllata) per svolgere l’attività di impresa, con la conseguenza che per l’attività posta in essere dalla società controllata, autrice della condotta illecita, la responsabilità deve estendersi anche alla società madre.
Leggi la sentenza
FATTO 1. La M. C. (d’ora in avanti anche “M.”), odierna ricorrente, nel marzo 1988 ha costituito, attraverso la sua controllata M. I. s.p.a., una joint venture con Enichem Syntesis S. s.p.a. dando vita alla società MitEni s.r.l. (acronimo diminutivo della denominazione sociale di entrambe le nominate società), poi trasformatasi in società per azioni a partire dal dicembre 1992. 2. La Miteni s.p.a. (in seguito solo “M.”) gestiva, nel Comune di Trissino (VI), uno stabilimento ove produceva sostanze chimiche (cc.dd. “intermedi”) per l’industria, fra le quali, in particolare, i composti organici perfluorurati altrimenti noti come “PFAS o PFC”. Queste sostanze,…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente
© Riproduzione riservata