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Bonifica – Messa in sicurezza

Categoria: Bonifiche
Autorità: Tar Sardegna – Sez. I
Data: 16/12/2011
n. 01239

In tema di bonifica, a carico dell’incolpevole proprietario di un'area inquinata non incombe alcun obbligo di porre in essere interventi di messa in sicurezza ed emergenza, ma solo la facoltà di eseguirli per mantenere l'area interessata libera da pesi, tenendo presente che dal combinato disposto degli artt. 244, 245, 250 e 253 D.L.vo n. 152/2006 si ricava che, nell'ipotesi di mancata esecuzione degli interventi ambientali in esame da parte del responsabile dell'inquinamento, ovvero di mancata individuazione dello stesso - e sempreché non provvedano volontariamente né il proprietario del sito, né altri soggetti interessati - le opere di recupero ambientale devono essere eseguite dalla pubblica amministrazione competente, che può rivalersi sul soggetto responsabile nei limiti del valore dell'area bonificata, anche esercitando, ove la rivalsa non vada a buon fine, le garanzie gravanti sul terreno oggetto dei medesimi interventi. Sentenza n° 1239 del 16/12/2011 Tar Sardegna – Sez. I

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