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Messa in sicurezza del sito inquinato: non serve individuare il responsabile dell’inquinamento

Categoria: Bonifiche
Autorità: TAR Campania Sez. V
Data: 04/06/2020
n. 2203

Una volta riscontrato un fenomeno di potenziale contaminazione di un sito, ai sensi degli artt. 242, comma 1, e 244, comma 2, del D.L.vo 152/2006, gli interventi di bonifica e di ripristino ambientale possono essere imposti esclusivamente ai soggetti responsabili dell'inquinamento e, quindi, ai soggetti che abbiano in tutto o in parte generato la contaminazione tramite un proprio comportamento. La preliminare messa in sicurezza del sito inquinato, invece, non presuppone affatto l'individuazione dell'eventuale responsabile dell’inquinamento, non avendo finalità sanzionatoria o ripristinatoria.

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