BONIFICA – Mancata attuazione piano caratterizzazione
Categoria: Bonifiche
Autorità: Corte di Cassazione Penale – Sez. III
Data: 06/10/2010
n. 35774
Ai sensi dell’art. 257 del D.Lgs. 152/2006, così come già previsto dall’art. 51-bis del D.Lgs. n. 22/1997, il reato di omessa bonifica è integrato allorché il responsabile dell’inquinamento impedisce di predisporre e di realizzare la bonifica già attraverso la mancata attuazione del piano di caratterizzazione, necessario per predisporre il progetto di bonifica. Non si tratta di non consentita interpretazione estensiva in malam partem o di applicazione analogica della norma penale incriminatrice, ma dell’unica interpretazione sistematica atta a rendere il sistema razionale e non in contrasto con il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. Invero, come esattamente rilevato dal giudice del merito, sarebbe manifestamente irrazionale una disciplina che prevedesse la punizione di un soggetto che dà esecuzione al piano di caratterizzazione ma poi omette di eseguire il conseguente progetto di bonifica ed invece esonerasse da pena il soggetto che addirittura omette anche di adempiere al piano di caratterizzazione così ostacolando ed impedendo la stessa formazione del progetto di bonifica.
© Riproduzione riservata
BONIFICA – Mancata attuazione piano caratterizzazione
Categoria: BonificheAutorità: Corte di Cassazione Penale – Sez. III
Data: 06/10/2010
n. 35774
Ai sensi dell’art. 257 del D.Lgs. 152/2006, così come già previsto dall’art. 51-bis del D.Lgs. n. 22/1997, il reato di omessa bonifica è integrato allorché il responsabile dell’inquinamento impedisce di predisporre e di realizzare la bonifica già attraverso la mancata attuazione del piano di caratterizzazione, necessario per predisporre il progetto di bonifica. Non si tratta di non consentita interpretazione estensiva in malam partem o di applicazione analogica della norma penale incriminatrice, ma dell’unica interpretazione sistematica atta a rendere il sistema razionale e non in contrasto con il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. Invero, come esattamente rilevato dal giudice del merito, sarebbe manifestamente irrazionale una disciplina che prevedesse la punizione di un soggetto che dà esecuzione al piano di caratterizzazione ma poi omette di eseguire il conseguente progetto di bonifica ed invece esonerasse da pena il soggetto che addirittura omette anche di adempiere al piano di caratterizzazione così ostacolando ed impedendo la stessa formazione del progetto di bonifica.
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