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Il Sindaco può disporre la bonifica di un’area di proprietà in grave degrado ambientale?

Categoria: Bonifiche
Autorità: Consiglio di Stato, Sez. V
Data: 01/12/2014
n. 5919

Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica. Qualora, pertanto, si rilevi la sussistenza di una situazione di grave degrado ambientale che possa causare danni gravi ed irreparabili alle persone e all’ambiente, soprattutto per la presenza di materiali anche altamente inquinanti, infiammabili e decomposti che provochino lo spandimento di percolato, il Sindaco è tenuto ad esercitare i poteri di sua spettanza al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciavano l'incolumità dei cittadini (nel caso di specie il Sindaco ha adottato un ordinanza contingibile ed urgente per disporre la bonifica e il ripristino ambientale di un’area di proprietà in grave degrado ambientale, per la presenza di rifiuti solidi urbani, con rischio di pregiudizio all’integrità della falda acquifera sottostante).

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