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BONIFICA – Disciplina degli scarichi di acque di falda

Categoria: Bonifiche
Autorità: Consiglio di Stato - Sez. VI
Data: 08/09/2009
n. 05256

Vanno annullate le prescrizioni adottate in sede di bonifica dei siti di interesse nazionale con le quali la Conferenza di servizi ministeriale ha imposto di rispettare il limite di 10 mg/l per il MBTE sugli scarichi delle acque di falda depurate nei corpi idrici superficiali e in fognatura (comprese le acque di un canale che finiscono in mare), da ritenere, invece, sottoposte, ex art. 243 del D.Lgs. 152/2006, ai limiti di emissione delle acque reflue industriali indicati nell’allegato 5, Parte III dello stesso decreto. E’ inoltre illegittima l’integrazione dei parametri del DM n. 471/1999 (normativa sulle bonifiche) degli obiettivi di qualità da rispettare, introdotti dalla Conferenza di servizi succitata, in base al parere dell’Istituto Superiore di sanità, anche nel caso di reimmissione - delle medesime acque reflue depurate - nella falda sotterranea.

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