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Potenziale contaminazione del sito: a chi spetta la comunicazione?

Categoria: Bonifiche
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 23/01/2020
n. 2686

Il reato di mancata effettuazione della comunicazione, prevista in caso di imminente minaccia di danno ambientale di un sito inquinato (previsto dal combinato disposto degli artt. 242 e 257 D.L.vo 152/2006) è configurabile soltanto nei confronti del responsabile dell'inquinamento. (Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la sentenza di primo grado del Tribunale non abbia di fatto motivato per quali ragioni gli imputati, sebbene ritenuti non responsabili del reato di abbandono di rifiuti in relazione allo sversamento di liquami fognari, andavano considerati responsabili dell'inquinamento ai fini della mancata comunicazione sanzionata dall'art. 257. Se, infatti, una comunicazione è mancata, essa non era comunque richiesta agli imputati, in ragione del riaffermato principio, perché estranei al fenomeno inquinante).  

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Leggi la sentenza

  Ritenuto in fatto 1.Il Tribunale di Gela, con sentenza del 29 ottobre 2018 1 ha assolto S. G., S. M. G. e G. V. dal reato di cui agli artt. 113 cod. pen., 256, commi 1, lett. a) e 2 in relazione all'art. 192, comma 1 d.lgs. 152/2006 per non aver commesso il fatto ed ha riconosciuto, invece, la loro responsabilità penale in ordine al reato di cui agli artt. 110, 81 cod. pen. e 257 comma 1, in relazione all'art. 242, comma 1 d.lgs., perché, il G. quale direttore generale, il G. quale direttore tecnico ed il V.…
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