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Quali obblighi gravano sul proprietario non responsabile della contaminazione?

Categoria: Bonifiche
Autorità: Consiglio di Stato (Sezione Terza)
Data: 29/04/2024
n. 3897

In caso di fenomeno di inquinamento non recente (“compromissione antica”) al proprietario del suolo inquinato, solo perché tale e senza necessità di accertarne il dolo o la colpa, possono essere imposte, oltre alle misure di prevenzione, anche le misure di messa in sicurezza di emergenza per evitare un incremento repentino e potenzialmente immediato e incontrollabile dell’inquinamento. Le misure di sicurezza di emergenza, così come le misure di prevenzione, non hanno natura sanzionatoria ma cautelare, trovando fondamento nel principio di precauzione e nel correlato principio dell’azione preventiva. Gli interventi di riparazione, messa in sicurezza definitiva, bonifica e ripristino gravano invece sul responsabile della contaminazione, ossia su colui al quale – per una sua condotta commissiva od omissiva – sia imputabile l’inquinamento.

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Leggi la sentenza

FATTO e DIRITTO 1. E’ necessario ripercorrere, preliminarmente, i passaggi essenziali della complessa vicenda di causa. 1.1. La Conferenza dei Servizi del 29.11.2010 impartì a P. d. V. S.p.a. (di seguito anche la Società) l’ordine di eseguire la caratterizzazione, la messa in sicurezza dei suoli e della falda mediante confinamento fisico nonché di presentare un progetto di bonifica per entrambe le matrici. Queste prescrizioni vennero impugnate innanzi al T.a.r. per il Veneto con il ricorso R.G. n. 567/2011. 1.2. Successivamente, in data 11.10.2016, il Ministero dell’Ambiente notificò alla Società un nuovo provvedimento con cui ribadiva le richieste della Conferenza di…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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