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Quali obblighi gravano sul proprietario non responsabile della contaminazione?

Categoria: Bonifiche
Autorità: Consiglio di Stato (Sezione Terza)
Data: 29/04/2024
n. 3897

In caso di fenomeno di inquinamento non recente (“compromissione antica”) al proprietario del suolo inquinato, solo perché tale e senza necessità di accertarne il dolo o la colpa, possono essere imposte, oltre alle misure di prevenzione, anche le misure di messa in sicurezza di emergenza per evitare un incremento repentino e potenzialmente immediato e incontrollabile dell’inquinamento. Le misure di sicurezza di emergenza, così come le misure di prevenzione, non hanno natura sanzionatoria ma cautelare, trovando fondamento nel principio di precauzione e nel correlato principio dell’azione preventiva. Gli interventi di riparazione, messa in sicurezza definitiva, bonifica e ripristino gravano invece sul responsabile della contaminazione, ossia su colui al quale – per una sua condotta commissiva od omissiva – sia imputabile l’inquinamento.

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