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Contaminazioni storiche: quale valore al principio del “più probabile che non”?

Categoria: Bonifiche
Autorità: Consiglio di Stato, Sez, IV
Data: 08/10/2018
n. 5761

In tema di bonifiche, l’ordinanza disciplinata dall’art. 242 del D.L.vo 152/2006, che l’Amministrazione può emanare a carico del soggetto che sia riconosciuto responsabile della contaminazione, ha natura riparatoria e ripristinatoria in relazione ad un evento di ancora attuale inquinamento, ma non ha finalità sanzionatoria di una condotta pregressa. Di conseguenza, la dimostrazione del nesso di causalità tra la contaminazione e la condotta si fonda sul criterio del “più probabile che non”, e le disposizioni legislative dettate dal medesimo decreto 152/2006 in tema di bonifiche si applicano anche a fatti avvenuti prima dell’entrata in vigore dello stesso. Gli istituti in esso previsti, infatti, non sanzionano ora per allora la risalente condotta di inquinamento, ma pongono rimedio attuale alla perdurante condizione di contaminazione dei luoghi, per cui l’epoca di verificazione della contaminazione è del tutto indifferente. Del resto, l’art. 242 menziona espressamente i casi di contaminazioni cosiddette “storiche”.

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Leggi la sentenza

Fatto e diritto 1. Con ordinanza prot. n. 1356 del 9 maggio 2016 l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna – A.R.P.A.E. (di seguito Agenzia) ha ordinato a S. s.a., quale assunto responsabile della contaminazione dell’area denominata “Quadrante Est” in Comune di Ferrara, di porre in essere le attività di cui all’art. 242 d.lgs. n. 152 del 2006, proseguendo le iniziative previste nel Piano di caratterizzazione già approvato ovvero presentandone uno nuovo. 1.1. Nell’ordinanza, in particolare, si sostiene che nell’area del “Quadrante Est”, in passato utilizzata come cava di argilla, insistono due siti che, nel corso degli anni…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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