DANNO – Getto pericoloso di cose
Categoria: Danno ambientale
Autorità: Cassazione Penale
Data: 24/07/2008
n. 31155
Il verbo “gettare” sta ad indicare l’azione di chi lancia (butta) qualcosa nello spazio o verso un punto determinato ma è anche sinonimo di “mandar fuori, emettere”; si configura, pertanto, il reato di cui all’art. 674 cod. pen., nel caso in cui vengano scaricate pietre su un terreno che per la sua scarsa consistenza non sia in grado di reggerne il peso e impedirne lo scivolamento a valle.
© Riproduzione riservata
DANNO – Getto pericoloso di cose
Categoria: Danno ambientaleAutorità: Cassazione Penale
Data: 24/07/2008
n. 31155
Il verbo “gettare” sta ad indicare l’azione di chi lancia (butta) qualcosa nello spazio o verso un punto determinato ma è anche sinonimo di “mandar fuori, emettere”; si configura, pertanto, il reato di cui all’art. 674 cod. pen., nel caso in cui vengano scaricate pietre su un terreno che per la sua scarsa consistenza non sia in grado di reggerne il peso e impedirne lo scivolamento a valle.
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