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Emissioni da termovalorizzatore autorizzato: decide il giudice ordinario

Categoria: Danno ambientale
Autorità: Cass. Civ. Ord. Sez. U
Data: 23/04/2020
n. 8092

In materia di danno ambientale, l’art. 310 del D.L.vo 152/2006 prevede la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in ordine all'impugnazione, da parte dei soggetti titolari di un interesse alla tutela ambientale (di cui all’art. 309 D.L.vo 152/2006) dei provvedimenti amministrativi adottati dal Ministero dell'ambiente per la precauzione, la prevenzione e il ripristino ambientale. Resta invece ferma la giurisdizione del giudice ordinario nel caso in cui i soggetti interessati agiscano perché il fatto produttivo di danno ambientale abbia recato un danno personale alla salute o alla proprietà, secondo quanto previsto dall'art. 313, comma 7, D.L.vo 152/2006. (Nel caso di specie, in seguito alla verifica dell'emergenza di un disastro ambientale conseguente all'emissione di sostanze inquinanti provenienti da un termovalorizzatore, alcuni cittadini hanno adito il Tribunale di Grosseto per accertare la pericolosità per la salute del funzionamento dell’impianto. Il gestore del termovalorizzatore ha così proposto regolamento di giurisdizione in Cassazione, sostenendo che la causa verteva sulla legittimità degli atti amministrativi, con competenza a decidere del giudice amministrativo).

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