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Proprietario del suolo inquinato, esclusa responsabilità “automatica”

Categoria: Danno ambientale
Autorità: Consiglio di Stato Sez. II
Data: 02/07/2020
n. 4248

La mera qualifica di proprietario del suolo non determina, di per sé sola, alcuna responsabilità conseguente al ritrovamento di rifiuti e il loro smaltimento nell’area di appartenenza. Non è configurabile quindi una responsabilità “in via automatica” in capo al proprietario dell’area inquinata e da bonificare per il solo fatto di rivestire tale qualità, ove non si dimostri che questi abbia provocato, o contribuito a provocare, il danno ambientale. L’Autorità competente dovrà difatti accertare il nesso causale tra l'azione d’uno o più agenti individuabili ed il danno ambientale concreto e quantificabile, cosicché sia possibile imporre loro misure di riparazione, a prescindere dal tipo d’inquinamento di cui trattasi.

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Leggi la sentenza

  Fatto   1. Con ricorso N.R.G. 2044 del 1999, proposto innanzi al T.A.R. del Veneto, l’odierna appellante C.P. s.r.l. chiedeva l’annullamento: - dell’ordinanza del Sindaco di Este, n. 56 del 28 maggio 1999, con la quale le veniva ordinato di presentare, nei tempi e con le procedure previste dall’art. 17 del D.Lgs. 22/1997, un progetto di bonifica per la messa in sicurezza dell’area inquinata; - dell’ordinanza del Sindaco di Este, n. 81 del 5 luglio 1999, redante proroga del termine per la presentazione dell’anzidetto progetto al 15 ottobre 1999; - della deliberazione del Consiglio comunale di Este n. 11…
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