FATTO e DIRITTO 1. Il contenzioso in esame riguarda l’attività produttiva svolta nel Sito di Interesse Nazionale “Laghi di Mantova e Polo Chimico”. 1.1. Secondo quanto esposto dalla sentenza impugnata (non contestata, in parte qua), risulta quanto segue. 1.2. L’avvio delle produzioni industriali nell’area risale al 1956 e, attualmente, l’assetto produttivo prevede la trasformazione di benzene, etilbenzene, etilene, cumene e acrilonitrile in stirene, polimeri, fenolo e derivati. Nel tempo alcuni cicli produttivi hanno cessato la loro attività, tra questi l’impianto cracking (1978), quello per la produzione dell’anidride maleica (1991) e quello del cloro-soda (1991). 1.3. Nell’impianto cloro-soda venivano prodotti soda…
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Quali indizi per dimostrare il nesso causale tra operatore e inquinamento?
Categoria: Danno ambientaleAutorità: Consiglio di Stato (Sezione Quarta)
Data: 31/12/2024
n. 10516
L’accertamento del nesso fra una determinata presunta causa di inquinamento ed i relativi effetti si basa sul criterio del “più probabile che non”, ovvero richiede che il nesso eziologico ipotizzato dall’autorità competente sia più probabile della sua negazione. Per poter presumere l’esistenza di un siffatto nesso di causalità, l’autorità competente deve disporre di indizi plausibili in grado di dar fondamento alla sua presunzione, quali la vicinanza dell’impianto dell’operatore all'inquinamento accertato e la corrispondenza tra le sostanze inquinanti ritrovate e i componenti impiegati da detto operatore nell'esercizio della sua attività. Quando disponga di indizi di tal genere, l’autorità competente è allora in condizione di dimostrare un nesso di causalità tra le attività degli operatori e l’inquinamento diffuso rilevato. Conformemente all’art. 4, n. 5, della direttiva 2004/35, un’ipotesi del genere può rientrare nella sfera d'applicazione di questa direttiva, a meno che detti operatori non siano in condizione di confutare tale presunzione. La prova può essere data in via diretta o indiretta, ossia, in quest’ultimo caso, l’amministrazione pubblica preposta alla tutela ambientale può avvalersi anche di presunzioni semplici di cui all’art. 2727 c.c.. Il soggetto individuato come responsabile, inoltre, non può limitarsi a ventilare genericamente il dubbio circa una possibile responsabilità di terzi ma deve provare e documentare con pari analiticità la reale dinamica degli avvenimenti e indicare a quale altra impresa, in virtù di una specifica e determinata causalità, debba addebitarsi la condotta causativa dell’inquinamento.
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FATTO e DIRITTO 1. Il contenzioso in esame riguarda l’attività produttiva svolta nel Sito di Interesse Nazionale “Laghi di Mantova e Polo Chimico”. 1.1. Secondo quanto esposto dalla sentenza impugnata (non contestata, in parte qua), risulta quanto segue. 1.2. L’avvio delle produzioni industriali nell’area risale al 1956 e, attualmente, l’assetto produttivo prevede la trasformazione di benzene, etilbenzene, etilene, cumene e acrilonitrile in stirene, polimeri, fenolo e derivati. Nel tempo alcuni cicli produttivi hanno cessato la loro attività, tra questi l’impianto cracking (1978), quello per la produzione dell’anidride maleica (1991) e quello del cloro-soda (1991). 1.3. Nell’impianto cloro-soda venivano prodotti soda…
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