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Legittimazione all’azione di danno: a chi spetta ed a quale titolo?

Categoria: Danno ambientale
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 12/01/2018
n. 911

Nei processi per reati ambientali, la legittimazione a costituirsi parte civile (ossia il potere di agire per il risarcimento del danno) spetta, ai sensi dell’art. 311 del D.L.vo 152/2006, esclusivamente allo Stato, cioè al Ministro dell’Ambiente, a titolo di risarcimento del danno ambientale di natura pubblica, inteso come danno all'interesse pubblico e generale all’integrità dell'ambiente. Tutti gli altri soggetti, comprese le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali, possono esercitare l'azione civile in sede penale (ai sensi dell'art. 2043 cod. civ.) solo per ottenere il risarcimento di un danno patrimoniale e non patrimoniale, ulteriore e concreto, che sia, però, derivante dalla stessa condotta lesiva e conseguente alla lesione di altri loro diritti particolari, diversi dall'interesse pubblico alla tutela dell'ambiente.

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