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È configurabile un reato di inquinamento ambientale nonostante il sito sia già stato compromesso o deteriorato in passato?

Categoria: Ecoreati
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 20/10/2022
n. 39759

Con la espressione “misurabile” il legislatore ha, inteso solamente indicare la astratta possibilità di rilevare in termini quantitativi l’esistenza di un fenomeno di compromissione o deterioramento ambientale, ma non ha indicato che lo stesso debba (o possa) essere soggetto necessariamente, per la sua rilevanza penale, ad una procedura di calcolo numerico degli effetti da esso prodotti sulla base di una scala graduata della quale, peraltro, non è data alcuna definizione. Quanto al secondo versante, per il quale non sarebbe possibile configurare il reato di inquinamento ambientale ex art. 452-bis del Codice Penale, laddove il fondo interessato sia stato, in passato, già compromesso o deteriorato, si ritiene che si tratti di un rilievo del tutto ingiustificato, risultando invece di comune esperienza il fenomeno di un possibile ulteriore aggravamento della già avvenuta compromissione di un sito naturale, laddove sullo stesso prosegua l’attività inquinante, sebbene la stessa già fosse stata praticata in precedenza.

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