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Attività organizzate per il traffico illecito: sufficiente organizzazione anche solo “imprenditoriale”

Categoria: Ecoreati
Autorità: TAR Marche
Data: 20/02/2023
n. 107

Il reato di cui all’art. 452-quaterdecies c.p. – attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti -  può essere posto in essere anche da operatori economici che agiscono per mero fine di lucro e/o per evitare di sottoporsi ai costosi adempimenti previsti dal T.U. per lo smaltimento di rifiuti speciali, pericolosi, etc. La formulazione letterale della norma incriminatrice, difatti, pur facendo riferimento alla necessità che il traffico sia “organizzato” e non meramente episodico o addirittura “incolpevole”, non richiede la sussistenza di un’associazione a delinquere di stampo mafioso, essendo sufficiente la presenza di un’organizzazione anche solo “imprenditoriale” .

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Leggi la sentenza

FATTO   1. La società ricorrente, con il ricorso introduttivo e con l’atto di motivi aggiunti depositato in data 23 gennaio 2022, impugna rispettivamente: - l’informazione resa in data 4 agosto 2021 dalla Prefettura di Ascoli Piceno ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 (con la quale si comunica la sussistenza in capo alla ditta -OMISSIS- di elementi che fanno ritenere possibili tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata tendenti a condizionarne le scelte e gli indirizzi), nonché tutti gli atti presupposti, connessi o comunque consequenziali, che incidano sfavorevolmente sulla posizione giuridica della società ricorrente; - il…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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