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L’inquinamento ambientale: cosa si intende per deterioramento del bene?

Categoria: Ecoreati
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 27/04/2023
n. 17400

Ai fini dell’integrazione del reato di inquinamento ambientale di cui all’art. 452-bis cod. pen., le condotte di “deterioramento” o “compromissione” del bene non richiedono l’espletamento di specifici accertamenti tecnici e, ai fini dell'integrazione di detto reato, non è richiesta la tendenziale irreversibilità del danno, con la conseguenza che il delitto di inquinamento ambientale, quanto all’obiettività giuridica criminosa, è un reato di danno, cosicché esso è integrato da un evento di danneggiamento cagionato in forma alternativa (ossia con il deterioramento o la compromissione) e che, nel caso del “deterioramento”, consiste in una riduzione della cosa in misura tale da diminuirne in modo apprezzabile il valore o da impedirne, anche parzialmente, l’uso, ovvero da rendere necessaria, per il ripristino, una attività non agevole, mentre, nel caso della “compromissione”, consiste in uno squilibrio funzionale che attiene alla relazione del bene aggredito con l’uomo e ai bisogni o interessi che il bene medesimo deve soddisfare.

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