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Abuso edilizio da parte di terzi: il proprietario dell’area ne risponde?

Categoria: Edilizia e urbanistica
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 07/11/2018
n. 50138

In tema di reati edilizi, il proprietario di un'area su cui viene realizzata una costruzione abusiva, che sia rimasto estraneo all’attività edificatoria anche in veste di semplice committente dei lavori, non ha - perché non impostogli da alcuna norma di legge - l'obbligo giuridico di impedire o di denunciare l'attività illecita di costruzione abusiva posta in essere da altri. La natura della previsione contenuta nell'art. 29 del D.P.R. 380/2001 è quella di estendere la responsabilità penale nel caso di omesso, costante controllo, anche sulla condotta altrui, circa la conformità delle opere in corso d'esecuzione ai parametri di legalità sostanziale contenuti nel titolo, negli strumenti urbanistici e nelle disposizioni di legge. Tale responsabilità non può dunque essere ricondotta a soggetti diversi da quelli indicati nel citato art. 29, e quindi non può riguardare il (com)proprietario dell'immobile sul quale si eseguono i lavori abusivi che resti del tutto inerte rispetto all'altrui condotta illecita. Il comproprietario non committente può essere considerato responsabile dell'abuso edilizio sulla base di elementi oggettivi che indichino la compartecipazione, anche morale, alla realizzazione del manufatto, ricavabili ad esempio dalla presentazione della domanda di condono edilizio, dalla piena disponibilità giuridica e di fatto del suolo, dall'interesse specifico ad edificare la nuova costruzione, dai rapporti di parentela o affinità tra terzo e proprietario, dalla presenza di quest'ultimo sul luogo e dallo svolgimento di attività di vigilanza nell'esecuzione dei lavori o dal regime patrimoniale dei coniugi.

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