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Installazione di antenne telefoniche vicino a siti sensibili: si può?

Categoria: Elettrosmog
Autorità: TAR Lombardia (Sezione Seconda)
Data: 20/05/2024
n. 1545

La previsione di un limite minimo di distanza delle antenne telefoniche dagli edifici configura un divieto di localizzazione che potrebbe pregiudicare la realizzazione di una rete completa di infrastrutture; tale divieto non è consentito dalla legislazione statale in materia (D.Lgs. n. 259 del 2003 e legge n. 36 del 2001), che qualifica l’attività di installazione di reti di comunicazione elettronica come di preminente interesse generale, mentre le stazioni radio base sono qualificate come opere di pubblica utilità e di urbanizzazione primaria. Per fare fronte alle esigenze di protezione ambientale e sanitaria, il legislatore statale ha scelto un criterio fondato non sulla distanza lineare, bensì esclusivamente su limiti di immissione delle irradiazioni nei luoghi particolarmente protetti. (Nel caso di specie, il TAR, nel respingere il ricorso presentato da un condominio che si era opposto all’installazione e all’esercizio di una stazione radio base poco distante da un parco giochi, ha ritenuto che non si dovesse considerare la distanza dell’impianto dal parco giochi ma piuttosto il limite di emissione elettromagnetica dell’impianto stesso, limite già positivamente verificato dall’ARPA).

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