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Il Comune non può derogare ai limiti di esposizione ai campi elettromagnetici fissati dallo Stato

Categoria: Elettrosmog
Autorità: TAR Veneto (Sezione Terza)
Data: 22/07/2024
n. 1940

In materia di impianti di telefonia mobile, il Comune non può, mediante il formale utilizzo degli strumenti di natura edilizia e/o urbanistica, adottare misure che costituiscano, nella sostanza, una deroga ai limiti di esposizione ai campi elettromagnetici fissati dallo Stato, come, esemplificativamente, il divieto generalizzato di installare stazioni radio base per telefonia cellulare in intere zone territoriali omogenee. Tali disposizioni, infatti, risultano funzionali, non già al governo del territorio, bensì alla tutela della salute dai rischi dell’elettromagnetismo, che l’art. 4 della legge n. 36/2001 riserva allo Stato.

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Leggi la sentenza

FATTO e DIRITTO 1. Premette la società ricorrente di essere un operatore di telecomunicazioni che fornisce e gestisce il servizio di telefonia fissa e mobile sull’intero territorio nazionale, e di avere acquisito in esito allo svolgimento di apposita asta pubblica, unitamente ad altre compagnie telefoniche, il diritto d’uso esclusivo nazionale delle radiofrequenze per l’avvio dei sistemi 5G, il nuovo standard tecno-logico di comunicazione che permette di trasmettere grandi quantità di dati con tempi di latenza molto brevi. Espone inoltre la ricorrente che il Ministero dello Sviluppo Economico ha previsto specifici obblighi di copertura a carico degli aggiudicatari delle frequenze citate,…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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