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Quali sono i criteri di localizzazione degli impianti radioelettrici?

Categoria: Elettrosmog
Autorità: Consiglio di Stato, Sez. VI
Data: 13/03/2023
n. 2621

L’art. 8 della L. 36/2001 permette ai Comuni di individuare siti nel territorio comunale in cui è vietata l’installazione dei predetti impianti, per la protezione della popolazione dall’esposizione ai campi elettromagnetici, ma tale potere regolamentare incontra il limite che esso non può sostanziarsi in divieti generalizzati di installazione degli impianti in intere zone urbanistiche predefinite e, in quest’ultimo caso deve comunque salvaguardare una possibile localizzazione alternativa degli impianti, così da permettere una rete completa di infrastrutture per le telecomunicazioni. In altre parole, il divieto di posizionare gli impianti in determinate aree deve comunque consentire la localizzazione degli impianti in aree alternative, risultando, in caso contrario, in contrasto con l’interesse pubblico alla capillare distribuzione del servizio di telecomunicazioni sul territorio. In linea generale, il procedimento di installazione delle infrastrutture per impianti radioelettrici, disciplinato dal D.L.vo n. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), costituisce un procedimento unico, nell'ambito del quale devono confluire anche le valutazioni edilizie e non solo, in conformità delle esigenze di semplificazione procedimentale

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