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Stazioni radio base e rispetto dei limiti della distanza dalle strade

Categoria: Elettrosmog
Autorità: Consiglio di Stato (Sezione Sesta)
Data: 08/10/2024
n. 8073

Anche le stazioni radio base risultano assoggettate al rispetto dei limiti della distanza dalle strade. La stessa formulazione letterale dell’art. 26, comma 2 del Regolamento di attuazione del Codice della strada rende evidente che il legislatore si è limitato a prevedere, in tale sede, il rispetto di una distanza minima, senza al contempo prevedere, specularmente, il divieto di estendere la stessa. Ne consegue che, sul piano urbanistico, ciascun Comune conserva il potere, in sede di adozione del proprio strumento generale di governo del territorio, di prevedere discrezionalmente una diversa distanza, purché non inferiore a quella minima di legge e, comunque, non manifestamente eccessiva o sproporzionata rispetto al perseguimento degli interessi pubblici in gioco (non solo la salvaguardia della sicurezza stradale e quella degli abitanti delle zone circostanti le arterie varie, ma anche la garanzia della possibilità di ampliamento di queste ultime, o di realizzare strutture connesse, minimizzando l’impatto dell’occupazione e dell’espropriazione dei suoli privati).

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