ENERGIA – Nozione di biomassa
Categoria: Energia
Autorità: TAR Piemonte - Sez. I
Data: 05/06/2009
n. 01563
In tema di procedura autorizzatoria - prevista dall’art. 12 del D.lgs. 387/2003 - per l’installazione di una centrale elettrica a biomasse, la definizione di “biomassa” non può che ricavarsi direttamente dall’art. 2 della Dir. 77/2001/CE di cui il decreto legislativo richiamato è attuativo e che si occupa specificamente di fonti energetiche rinnovabili. Non del tutto pertinente è allora l’eventualmente diversa definizione ricavabile dal D.lgs. 152/2006 e relativo all’allegato X alla parte V (non dettata in attuazione specifica della direttiva in materia di fonti rinnovabili di energia), rispetto alla quale la definizione di biomassa contenuta nella Dir. 77/2001/Ce ben può definirsi speciale alla luce di quanto evincibile dai considerando della direttiva. D’altro canto la configurabilità come “rifiuto” di una sostanza non esclude l’applicabilità alla medesima, in una fase successiva, della normativa afferente le fonti di energia rinnovabili per quella parte di “rifiuti biodegradabili” che sono infatti espressamente contemplati dalla direttiva 77/2001 e quindi dal d.lgs. 387/2003.
© Riproduzione riservata
ENERGIA – Nozione di biomassa
Categoria: EnergiaAutorità: TAR Piemonte - Sez. I
Data: 05/06/2009
n. 01563
In tema di procedura autorizzatoria - prevista dall’art. 12 del D.lgs. 387/2003 - per l’installazione di una centrale elettrica a biomasse, la definizione di “biomassa” non può che ricavarsi direttamente dall’art. 2 della Dir. 77/2001/CE di cui il decreto legislativo richiamato è attuativo e che si occupa specificamente di fonti energetiche rinnovabili. Non del tutto pertinente è allora l’eventualmente diversa definizione ricavabile dal D.lgs. 152/2006 e relativo all’allegato X alla parte V (non dettata in attuazione specifica della direttiva in materia di fonti rinnovabili di energia), rispetto alla quale la definizione di biomassa contenuta nella Dir. 77/2001/Ce ben può definirsi speciale alla luce di quanto evincibile dai considerando della direttiva. D’altro canto la configurabilità come “rifiuto” di una sostanza non esclude l’applicabilità alla medesima, in una fase successiva, della normativa afferente le fonti di energia rinnovabili per quella parte di “rifiuti biodegradabili” che sono infatti espressamente contemplati dalla direttiva 77/2001 e quindi dal d.lgs. 387/2003.
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