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Sviluppo di impianti FER: per il Consiglio di Stato è attività di interesse pubblico

Categoria: Energia
Autorità: Consiglio di Stato Sez. IV
Data: 12/04/2021
n. 2983

In tema di sviluppo di impianti FER, la cui disciplina si rinviene nel d.lgs. n. 387 del 2003, il giudice amministrativo ha affermato che la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è un’attività di interesse pubblico che contribuisce non solo alla salvaguardia degli interessi ambientali ma, sia pure indirettamente, anche a quella dei valori paesaggistici. Con la specificazione che, nella materia di cui trattasi, il legislatore statale ha trovato un punto di equilibrio tra valori costituzionali “potenzialmente antagonistici” nell’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, che disciplina il procedimento volto al rilascio dell’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili. La determinazione conclusiva ed il rilascio dell’autorizzazione unica sono il frutto di “una valutazione più ampia degli interessi coinvolti”, e, segnatamente, del bilanciamento tra tutela del territorio e il particolare favor riconosciuto alle fonti energetiche rinnovabili dalla disciplina interna e sovranazionale.  

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Leggi la sentenza

 Ritenuto in fatto e considerato in diritto Con ricorso proposto innanzi al TAR per il Lazio, il Ministero per i beni e le attività culturali impugnava la determinazione regionale n. G12884 del 27 settembre 2019 pubblicata sul B.U.R. Lazio del 10 ottobre 2019 con la quale era stata adottata l’autorizzazione unica regionale, ai sensi dell’articolo 27 bisdel d.lgs. n. 152 del 2006, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico dell’estensione di ettari 37,219 (superficie occupata dall’impianto: ettari 24) con potenza di picco elettrico pari a 17,28 MW, da realizzare nel comune di Tuscania (VT) in località (omissis). Il Ministero premetteva che,…
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