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Contributo al Gse per impianti di energia da fonti rinnovabili: come si calcola?

Categoria: Energia
Autorità: Consiglio di Stato (Sezione Seconda)
Data: 02/07/2024
n. 5859

Ai sensi dell’art. 21, comma 5, del D.M. 6 luglio 2012, il contributo dovuto dai produttori di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico al Gestore dei Servizi Energetici (G.S.E.), a titolo di oneri di gestione, verifica e controllo, va calcolato non già sulla base dell’energia netta, bensì sulla base dell’energia incentivata che, in forza dell’art. 2, comma 1, lett. a), del D.M. 18 dicembre 2008, è l’energia elettrica avente diritto agli incentivi, attestata dai certificati verdi emessi ex art. 3, comma 1, del D.M. 18 dicembre 2008.

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Leggi la sentenza

1. - Le società I. G. E. s.p.a., P. s.r.l., S. M. B. s.p.a., S. I. C. T. – S. s.r.l., T. E. s.r.l., Z. P. s.r.l., E. T. A. s.r.l. - E.T.A., titolari di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, hanno lamentato l’erroneità del parametro utilizzato dal Gestore dei Servizi Energetici s.p.a. (in seguito anche solo G.S.E.) per il calcolo del contributo da corrispondere a titolo di oneri di gestione, verifica e controllo. Hanno in sintesi sostenuto che il G.S.E. ha determinato tale contributo rapportandolo ai certificati verdi emessi, anziché sulla base dell’energia incentivata in violazione…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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