Energia – Autorizzazione unica
Categoria: Energia
Autorità: Tar Marche – Sez. I
Data: 28/05/2011
n. 00431
La legge n. 55/2002 prevede, all’art. 1, che l’autorizzazione unica sia rilasciata “d’intesa con la regione interessata”. L’eventuale rifiuto regionale dell’intesa deve essere espresso con provvedimento motivato, che deve specificatamente tenere conto delle risultanze dell’istruttoria ed esporre in modo chiaro e dettagliato le ragioni del dissenso dalla proposta ministeriale di intesa. E’ del tutto pacifico che la deliberazione sul punto spetti alla Giunta Regionale (nella specie, il provvedimento impugnato si configurava come mozione che invitava l’organo competente ad esprimere il proprio dissenso: poiché la mozione, pur impegnando l’organo destinatario sotto il profilo della responsabilità politica, non produce effetti esterni vincolanti, ed è pertanto un atto privo di lesività, il ricorso è stato ritenuto inammissibile per difetto di interesse). Sentenza n° 431 del 28/05/2011 Tar Marche – Sez. I
© Riproduzione riservata
Energia – Autorizzazione unica
Categoria: EnergiaAutorità: Tar Marche – Sez. I
Data: 28/05/2011
n. 00431
La legge n. 55/2002 prevede, all’art. 1, che l’autorizzazione unica sia rilasciata “d’intesa con la regione interessata”. L’eventuale rifiuto regionale dell’intesa deve essere espresso con provvedimento motivato, che deve specificatamente tenere conto delle risultanze dell’istruttoria ed esporre in modo chiaro e dettagliato le ragioni del dissenso dalla proposta ministeriale di intesa. E’ del tutto pacifico che la deliberazione sul punto spetti alla Giunta Regionale (nella specie, il provvedimento impugnato si configurava come mozione che invitava l’organo competente ad esprimere il proprio dissenso: poiché la mozione, pur impegnando l’organo destinatario sotto il profilo della responsabilità politica, non produce effetti esterni vincolanti, ed è pertanto un atto privo di lesività, il ricorso è stato ritenuto inammissibile per difetto di interesse). Sentenza n° 431 del 28/05/2011 Tar Marche – Sez. I
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