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Potere di ordinanza sindacale e tutela dell’ambiente

Categoria: Generalità
Autorità: Consiglio di Stato (Sezione Quinta)
Data: 15/01/2025
n. 266

L’art. 54, comma 4, del TUEL attribuisce al Sindaco, quale ufficiale del Governo, il potere di adottare con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Tale potere è riconosciuto anche per la necessità di intervenire in determinate materie quali la sanità e l’igiene. L’art. 54 del T.U.E.L., come riformato dall’art. 8 del d.l. n. 14 del 2017, prevede al comma 4 bis, la possibilità di emettere ordinanze contingibili e urgenti in tutte le situazioni in cui si può creare un pregiudizio o un turbamento alla ‘vivibilità cittadina’, e legittima, in via astratta, l’adozione di provvedimenti sindacali straordinari ai fini della loro repressione. Il Sindaco, come rappresentante della comunità locale, al tradizionale potere di ordinanza per emergenze sanitarie o di igiene pubblica, ha il potere di adottare provvedimenti urgenti extra ordinem a fronte di situazioni di incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana.

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