Ritenuto in fatto 1.‒ Con ricorso notificato il 30 maggio-8 giugno 2017 e depositato il successivo 6 giugno (reg. ric. n. 42 del 2017), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 4, lettere a), b) e c), 8, 10 e 30 della legge della Regione Campania 31 marzo 2017, n. 10 (Misure per l’efficientamento dell’azione amministrativa e l’attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2017 - Collegato alla stabilità regionale per il 2017). 1.1.− L’art. 1, comma 10, della legge reg. Campania n. 10…
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Può il Legislatore regionale vietare la ricerca e l’estrazione di idrocarburi su determinate aree del territorio regionale?
Categoria: GeneralitàAutorità: Corte Costituzionale
Data: 01/06/2018
n. 117
La legge regionale Campania n. 10 del 2017 vieta, all’art. 1, comma 30, al fine di tutelare e conservare le acque superficiali e sotterranee esistenti sul territorio regionale destinate al consumo umano, la prospezione, la ricerca, l’estrazione e lo stoccaggio di idrocarburi liquidi e gassosi, nonché la realizzazione delle relative infrastrutture tecnologiche nelle aree di affioramento di rocce carbonatiche, così come perimetrate ed evidenziate nella cartografia idrogeologica del Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell’Appenino meridionale. Tale unilaterale perimetrazione incide, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, nelle materie di competenza concorrente quali produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia e governo del territorio. Infatti, come stabilito dalla legge n. 239 del 2009, le determinazioni inerenti alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, ivi comprese le funzioni di polizia mineraria, devono essere adottate dallo Stato d’intesa con le Regioni interessate: lo Stato e la Regione esercitano, quindi, le rispettive funzioni attraverso lo strumento dell’intesa in senso forte, sicché la preclusione imposta su alcune aree dal legislatore regionale (al pari della mera definizione di criteri di localizzazione) contrasta con il principio che impone il rispetto, caso per caso, di una procedura articolata d’intesa necessaria per inserire in modo coerente nel quadro dei principi fissati dal legislatore statale le peculiarità degli interessi ambientali e pianificatori della Regione. Dunque, l’art. 1, comma 30, della legge regionale Campania n. 10 del 2017 deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo per contrasto con l’art. 117, terzo comma, della Costituzione.
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Ritenuto in fatto 1.‒ Con ricorso notificato il 30 maggio-8 giugno 2017 e depositato il successivo 6 giugno (reg. ric. n. 42 del 2017), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 4, lettere a), b) e c), 8, 10 e 30 della legge della Regione Campania 31 marzo 2017, n. 10 (Misure per l’efficientamento dell’azione amministrativa e l’attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2017 - Collegato alla stabilità regionale per il 2017). 1.1.− L’art. 1, comma 10, della legge reg. Campania n. 10…
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