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Il “Decreto Priolo” è illegittimo alla luce della Riforma degli art. 9 e 41 della Costituzione

Categoria: Generalità
Autorità: Corte costituzionale
Data: 13/06/2024
n. 105

Una disciplina derogatoria rispetto alla normativa ordinaria di tutela della salute e dell’ambiente, in relazione ad attività produttive di interesse strategico nazionale, è costituzionalmente legittima solo se temporanea. Pertanto, misure governative che impongono la prosecuzione di attività produttive di rilievo strategico per l’economia nazionale o la salvaguardia dei livelli occupazionali, nonostante il sequestro degli impianti ordinato dall’autorità giudiziaria, sono costituzionalmente legittime soltanto per il tempo strettamente necessario per portare a compimento gli indispensabili interventi di risanamento ambientale. La Corte ha dunque ritenuto costituzionalmente illegittima la mancata previsione nell'art. 104-bis, comma 1-bis.1, delle Norme di attuazione del codice di procedura penale, come introdotto dal decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2 (Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale), di un termine massimo di 36 mesi di operatività delle “misure di bilanciamento” che il Governo, in caso di sequestro di impianti necessari ad assicurare la continuità produttiva di stabilimenti di interesse strategico nazionale, può adottare al fine di tutelare gli interessi economici nazionali e la salvaguardia dell’occupazione.

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