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Procedura estintiva delle contravvenzioni ambientali: quale scopo?

Categoria: Generalità
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 06/07/2021
n. 25528

Il ‘danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette’ di cui all’art. 318-bis del Dlgs. 152/2006 non si identifica con il ‘danno ambientale’ di cui all’art. 300 del medesimo decreto. Il meccanismo delineato dagli artt. 318-bis e ss. del Dlgs. 152/2006 è volto a stabilire la sequenza degli atti prodromici all’estinzione delle contravvenzioni ambientali previste e punite dallo stesso Dlgs. 152/2006, e non a condizionare l’esercizio dell’azione penale. In particolare, lo scopo delle prescrizioni è quello di ‘eliminare la contravvenzione accertata’, ma non di subordinare al suo adempimento la procedibilità dell’azione. La sospensione del procedimento (dall’iscrizione della notizia di reato alla definizione della procedura conseguente all’adozione delle prescrizioni) è semplicemente volta ad impedire inutili processi ed evitabili pendenze giudiziarie.  

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