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Procedibilità delle sole istanze per il recupero di materia: profili di illegittimità

Categoria: Generalità
Autorità: Corte Costituzionale
Data: 13/11/2019
n. 231

È costituzionalmente illegittima la Legge regionale che disciplina espressamente la procedibilità delle sole istanze per gli impianti di recupero di materia, potendo così legittimare il rigetto di quelle relative ad altre forme di recupero dei rifiuti previste nella gerarchia indicata dall’art. 179 del D.L.vo n. 152/2006 e, in particolare, nella specie, al recupero di energia, violando pertanto anche l’art. 35 del D.L. n. 133 del 2014 (cd. “Sblocca Italia”, che ha ritenuto gli impianti di recupero di energia come infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale (Nel caso di specie, la Corte Costituzionale ha ritenuto illegittimo l’art. 17, comma 7, della legge della Regione Basilicata n. 35/2018).    

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto 1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato il 15-21 gennaio 2019 e depositato in cancelleria il 25 gennaio 2019 (reg. ric. n. 5 del 2019), ha promosso, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 17, commi 6 e 7, della legge della Regione Basilicata 16 novembre 2018, n. 35 (Norme di attuazione della parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in materia di gestione dei rifiuti di bonifica e di siti inquinanti - Norme in materia ambientale…
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