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I CAM vanno declinati nel bando di gara

Categoria: Generalità
Autorità: Consiglio di Stato (Sezione Terza)
Data: 27/05/2024
n. 4701

Il ricorso alla eterointegrazione della legge di gara per effetto del rinvio in essa contenuto ai decreti ministeriali che disciplinano gli specifici criteri ambientali non è sufficiente a far ritenere rispettato l’art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016 che prescrive espressamente l’inserimento, nella documentazione di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) (identica disciplina è contenuta nell’art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 36 del 2023). Questo perché, nell’attuale quadro normativo, il contratto di appalto non è soltanto un mezzo che consente all’amministrazione di procurarsi beni o di erogare servizi alla collettività, bensì uno strumento funzionale all’attuazione di politiche pubbliche ulteriori rispetto all’oggetto negoziale immediato: in altre parole, uno strumento di politiche economiche, sociali e ambientali, con conseguenti ricadute sulla causa del provvedimento di scelta del contraente. (Nel caso di specie, il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza con cui il Tar Campania aveva ritenuto legittimo il bando di gara che aveva soltanto richiamato i decreti ministeriali di approvazione dei pertinenti criteri ambientali minimi senza dettagliarne il contenuto).

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