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Per accedere alla documentazione ambientale è necessario manifestare il proprio interesse ambientale?

Categoria: Informazione ambientale
Autorità: Consiglio di Stato
Data: 14/03/2023
n. 2635

Nonostante l'art. 3, comma 1, del D.L.vo. n. 195/2005 non contempli per il richiedente dell'accesso all'informazione ambientale l'obbligo di dichiarare il proprio interesse, il giudice chiamato a pronunciarsi sulla legittimità dell'eventuale diniego espresso o tacito (e prima ancora la stessa amministrazione) ben può pronunciarsi sull'effettiva sussistenza in capo al richiedente di un suo interesse propriamente "ambientale" agli effetti dell’accoglibilità della sua richiesta di accedere alla documentazione asseritamente contenente le "informazioni ambientali" da lui ricercate. Tale perimetrazione soggettiva riposa sul principio di diritto per cui l’ordinamento non può ammettere che di un diritto nato con specifiche e determinate finalità si faccia uso per scopi diversi. Ragion per cui è richiesto che il richiedente alleghi l'interesse che intende far valere sia proprio un interesse ambientale.



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Leggi la sentenza

FATTO e DIRITTO   1. Con ricorso allibrato al nrg 2285/2022, l’associazione XXX proponeva ricorso al T.a.r. per il Lazio per l’annullamento:   a) del silenzio-diniego opposto da S.A.C.E. s.p.a. (Sezione speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione) alla richiesta di informazioni ambientali e accesso agli atti e ai documenti amministrativi;   b) della decisione dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del 24 gennaio 2022, nella parte in cui ha rigettato il ricorso proposto da XXX. ex art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990 per il riesame del predetto silenzio-diniego; nonché per…
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