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Quali limiti per l'accesso ai documenti?

Categoria: Informazione ambientale
Autorità: TAR Veneto, Sez. III
Data: 17/12/2015
n. 1335

Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 195/2005 in tema di accesso del pubblico all’informazione ambientale, l’autorità pubblica deve rendere disponibile a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse, tutta la documentazione progettuale che non afferisca direttamente a profili involgenti il segreto industriale, secondo una valutazione necessariamente restrittiva in ordine agli eventuali profili ostativi, consentendo, se del caso, un accesso parziale (nel caso di specie la domanda era volta ad ottenere il rilascio di copia degli elaborati tecnico- amministrativi concernenti la concessione di una piccola derivazione d’acqua a uso idroelettrico).

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