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Quali regole per l’accesso del pubblico agli atti?

Categoria: Informazione ambientale
Autorità: Consiglio di Stato, Sez. V
Data: 13/09/2016
n. 3856

La generale disciplina in tema di accesso ai documenti amministrativi di cui agli artt. 22 e seguenti della L. n. 241/1990 non riguarda i soli provvedimenti conclusivi, fornendo, al contrario, una ben più ampia nozione di documento amministrativo quale oggetto possibile di domande ostensive; ciò vale anche per quanto riguarda l’informazione ambientale di cui al D.Lgs. n. 195/2005, alla luce della amplissima nozione che di essa fornisce l’art. 2, co. 1, lett. a) del citato decreto, che certamente non può essere ricondotta al limitato ambito dei (soli) provvedimenti amministrativi conclusivi.

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