Ritenuto in fatto 1.Con provvedimento del 18.12.2014, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale dell'Aquila emetteva decreto di sequestro preventivo ex artt. 321 cpp e 19 d.lgs 231/01, finalizzato alla confisca per equivalente dei beni aziendali nella disponibilità della E.L. srl e della T.I.A. srl fino alla concorrenza della somma di euro 2.976.372,00 in relazione agli illeciti amministrativi di cui all'art. 25 undecies comma 2 lett. b) nn 2 e 3 lett. f) del dlgs 231/2001. Con ordinanza del 2.5.2017, il Tribunale di Chieti rigettava l'appello proposto nell'interesse della E.L. srl e della T.I.A. srl avverso il provvedimento…
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Sequestro preventivo dell’azienda: cosa succede?
Categoria: Responsabilità ambientaliAutorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 12/02/2018
n. 6742
In materia di reati ambientali, la responsabilità dell’ente o dell’azienda comporta, oltre alle sanzioni previste dal D.L.vo 231/2001, anche la pena accessoria della confisca delle del profitto del reato o, in via sussidiaria, di somme e beni di valore ad esso equivalente (art. 19 del decreto citato). Ai fini della confisca, poi, è possibile procedere al sequestro preventivo, sia del profitto del reato, sia per equivalente (art. 53). In quest’ultimo caso, il sequestro può avere ad oggetto, oltre a beni, titoli, quote azionarie e liquidità in deposito dell’ente, anche l’azienda stessa. Sarà, allora, necessario, per l’esercizio dell’attività aziendale, nominare un amministratore giudiziario (a cura della società o, se essa non vi provvede, del giudice): solo sotto la vigilanza dell’amministratore, che riferirà, a sua volta, all’Autorità Giudiziaria, sarà possibile proseguire l’attività. La funzione dell’amministratore giudiziario è, infatti, quella di consentire l'utilizzo e la gestione, agli organi societari, esclusivamente al fine di garantire la continuità e lo sviluppo aziendali (nella specie, la confisca conseguiva ai reati di gestione non autorizzata di rifiuti pericolosi e non pericolosi - comprensiva del non conforme deposito temporaneo di rifiuti sanitari, della realizzazione di una discarica abusiva e della miscelazione non consentita di rifiuti - e attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui agli artt. 256 e 260 del D.L.vo 152/2006).
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Ritenuto in fatto 1.Con provvedimento del 18.12.2014, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale dell'Aquila emetteva decreto di sequestro preventivo ex artt. 321 cpp e 19 d.lgs 231/01, finalizzato alla confisca per equivalente dei beni aziendali nella disponibilità della E.L. srl e della T.I.A. srl fino alla concorrenza della somma di euro 2.976.372,00 in relazione agli illeciti amministrativi di cui all'art. 25 undecies comma 2 lett. b) nn 2 e 3 lett. f) del dlgs 231/2001. Con ordinanza del 2.5.2017, il Tribunale di Chieti rigettava l'appello proposto nell'interesse della E.L. srl e della T.I.A. srl avverso il provvedimento…
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