Ritenuto in fatto 1. Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di (omissis) condannava (omissis) alla pena, rispettivamente, di 5.000 euro e di 3.000 euro di ammenda in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006, perché, in concorso tra loro, esercitavano, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione, un'attività di gestione di rifiuti, effettuando, mediante l'utilizzo di un autocarro, il trasporto di 1.100 kg. di rifiuti speciali non pericolosi (infissi in alluminio, un barile di latta, una bilancia in ferro, un lettino da spiaggia, svariati pezzi di…
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Estinzione del reato: L’omessa prescrizione da parte della polizia giudiziaria è causa di improcedibilità dell’azione penale?
Categoria: Responsabilità ambientaliAutorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 19/05/2022
n. 19666
Gli organi di polizia giudiziaria non hanno alcun obbligo di impartire le prescrizioni che, se adempiute, consentono di estinguere il reato ambientale ai sensi degli artt. 318-bis e ss. del D.L.vo n. 152/2006. Conseguentemente, si ritiene che la mancata attivazione della procedura estintiva non costituisca causa di improcedibilità dell’azione penale.
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Ritenuto in fatto 1. Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di (omissis) condannava (omissis) alla pena, rispettivamente, di 5.000 euro e di 3.000 euro di ammenda in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006, perché, in concorso tra loro, esercitavano, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione, un'attività di gestione di rifiuti, effettuando, mediante l'utilizzo di un autocarro, il trasporto di 1.100 kg. di rifiuti speciali non pericolosi (infissi in alluminio, un barile di latta, una bilancia in ferro, un lettino da spiaggia, svariati pezzi di…
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